La terminologia: Anatocismo
L'art. 1283 c.c., in materia di anatocismo, recita:

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre altri interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Come è noto la maggior parte degli Istituti di Credito hanno, negli anni passati, capitalizzato gli interessi passivi sui saldi debitori dei conti correnti) con cadenza trimestrale.

Ciò è stato possibile grazie a una vecchia giurisprudenza della Corte di Cassazione che affermava l'esistenza di una vera e propria norma
consuetudinaria che derogava il disposto del codice civile.


Diverso è stato, viceversa, il trattamento degli interessi attivi. Quest’ultimi sonostati accreditati solo una volta: alla fine dell’anno.

Recentemente la Cassazione ha mutato indirizzo: con le ormai storiche Sentenze N.2374/99 e N. 3096/99 (e le numerose sentenze successive) ha ritenuto che tale norma consuetudinaria non possedesse i necessari requisiti di validità determinando, conseguentemente, l'illegittimità di tale pratica.

Il Governo è prontamente intervenuto modificando l'art. 120 del T.U. delle norme in materia Bancaria e Creditizia, autorizzando la produzione di interessi sugli interessi secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del CICR. Tale provvedimento ha inoltre, tentato di salvaguardare il mondo Bancario per le pregresse irregolarità  cercando di “fare salvo” l’operato degli Istituti fino a tale data.

La Corte Costituzionale, investita della questione, con la Sentenza n. 425/2000 ha sancito l'illegittimità costituzionale di tale ampia sanatoria per tutti i rapportipregressi, riaprendo quindi il contenzioso con le Banche.

Nell’arco di oltre cinque anni la Cassazione è stata investita, più volte, dell’onere di determinare, e confermare, se tale comportamento era, o meno, da considerarsi illegittimo. Ora il problema sembra essere stato definitivamente fugato: dopo decine di sentenze aventi tutte lo stesso orientamento, La ECC.ma Corte di Cassazione a Sez. Unite (Sent. del 04/11/2004) ha definitivamente confermato tale orientamento.

Allo stato attuale, quindi, è possibile chiedere alle Banche la restituzione della differenza tra gli interessi effettivamente addebitati applicando la capitalizzazione trimestrale e quelli che si sarebbero dovuti applicare seguendo le regole stabilite dal Codice Civile.

La mancata determinazione dei tassi.
Nodo altrettanto cruciale sono i Tassi applicati.

  • Relativamente ai c/c accesi ante l’entrata in vigore del D.Lgs n. 385 del 01.09.1993, la mancata convenzione scritta dei tassi da applicarsi all’intero rapporto, in sede di sottoscrizione del contratto di c/c, prevede la sola applicazione dei tassi Legali
  • Relativamente ai c/c accesi post l’entrata in vigore del D.lgs. n.385 del 01.09.1993, in base all'art.117 comma 6 dello stesso Dlg, la mancata convenzione scritta di un determinato tasso, negozialmente espresso e quindi conoscibile dal cliente, preclude il diritto della Banca di applicare al rapporto un tasso di interesse diverso da quello rilevabile dai tassi BOT.
  • La Ecc.ma Corte di Cassazione ha ribadito, inoltre, che le clausole di determinazione degli interessi,mediante il rinvio al cosiddetto "uso piazza", sono da considerarsi invalide. (e pertanto consentono l’applicazione dei criteri sopra riportati). Tale applicazione avveniva a seguito di espressa clausola inserita nel contratto di sottoscrizione del conto corrente da parte del cliente


Pertanto le Banche sono tenute alla restituzione delle somme indebitamente incamerate, a tale titolo, ed a restituire quanto indebitamente addebitato al cliente  Dal ricalcolo delle competenze (interessi attivi e passivi) - da effettuarsi applicando al conto corrente il nuovo tasso di interesse - ed eliminando addirittura la capitalizzazione e le Commissioni di Massimo Scoperto - ne segue una notevole riduzione del debito e, in molti casi, una posizione creditoria del cliente nei confronti delle Banche

Oggetto di analisi

I rapporti oggetto di analisi, verifica e ricostruzione sono quelli Bancari:
1) rapporti di c/c ancora in attività e accesi prima dell’anno 2000
2) rapporti di c/c già  estinti da non oltre il decennio.

L’analisi degli stessi può  avvenire anche in relazione a procedure concorsuali, (qualora il Curatore decidesse di intraprendere azioni contro gli Istituti di Credito) ed in sede di Liquidazione (coatte e non) da parte del Liquidatore preposto (per citare alcuni esempi).

Ovvero in TUTTE le situazioni in cui sia stato, e sia tutt’ora, posto in essere un rapporto di c/c con le Banche.

L’arco temporale analizzabile è indeterminato e può risalire fino alla data distipulazione del contratto (con l’unica condizione dettata dalla disponibilità o reperibilità dei documenti che ne certifichino l’andamento – estratti conto per esempio).

Restano salvi i limiti temporali consentiti dalla normativa vigente.

Il servizio offerto

L’attività svolta ha carattere puramente tecnico. La rielaborazione avviene secondo i più recenti orientamenti dei Tribunali e una corretta applicazione delle norme che regolano i conti correnti bancari.

L’utilizzo di software applicativi specificatamente predisposti, unitamente ad una vasta e approfondita conoscenza tecnica (maturata a seguito dell’effettuazione di un elevatissimo numero di “Consulenze tecniche d’Ufficio” prestate per conto di numerosi Consulenti dell’Autorità Giudiziaria i quali si sono avvalsi della Ns. collaborazione, nonché di “Consulenze tecniche di Parte” già predisposte per privati), consentono alla nostra società - EQUIPE S.r.l. – di fornire tutti i tipi di rielaborazioni indipendentemente dal numero di tassi applicati durante il periodo, dai fidi o conti paralleli sbf (o di altra natura), dall’arco temporale, o dalla capitalizzazione richiesta.

La rielaborazione permette di quantificare, secondo le diverse tipologie di capitalizzazioni o i diversi tassi da applicare, quali sarebbero stati gli importi degli interessi (sia quelli attivi che passivi) delle spese, e delle commissioni realmente dovute dal cliente all’Istituto, ed eventualmente i mancati interessi attivi che avrebbe dovuto ricevere a fronte di eventuali saldi (attivi) derivanti dalla nuova capitalizzazione.

E’ importante sottolineare che il servizio offerto non si limita all’applicazione di un semplice algoritmo di calcolo volto a misurare l’effetto dell’anatocismo sui soli interessi passivi pagati dal cliente nel corso del rapporto (come viene operato dalla maggior parte degli operatori del settore).

La maggior parte degli studi professionali, e degli organismi di controllo che si occupano di questa materia, opera -infatti- applicando dei semplici algoritmi di calcolo sui numeri passivi comunicati, gli interessi pagati e la media ponderata dei tassi passivi applicati.

Questa metodologia (estremamente semplicistica ed approssimativa) fornisce informazioni e dati assolutamente NON corretti poiché basate su basi errate ab origine.
L’analisi fornita da EQUIPE S.r.l. invece effettua un ricalcolo puntuale ed analitico di tutti i movimenti e determina con “estrema precisione” come sarebbero stati i rapporti di dare-avere tra il cliente e la Banca, giorno per giorno, ricalcolando tutti i numeri dare ed avere, procedendo all’eliminazione degli effetti “distorsivi” derivanti dalla capitalizzazione trimestrale, e considerando gli eventuali interessi attivi mai corrisposti.

Tale “modus operandi” deriva dall’esperienza acquisita da EQUIPE S.r.l. e dalla professionalità alla stessa apportata dalla stretta collaborazione di Consulenti accreditati presso il Tribunale Civile e Penale di Milano.

Ad aumentare il livello di precisione vi è il ricalcolo dell’effettivo importo di “sostituto d’imposta”.

  • La rielaborazione avviene perciò su ogni singola operazione di dare – avere intercorsa tra le parti nel corso del rapporto.
  • La differenza tra l’applicazione di un semplice “algoritmo” e la nostra metodologia di lavoro porta a differenze che possono raggiungere fino il 65% di errore nel ricalcalo.

Differenze che, nel caso di applicazione dell’algoritmo, sono a sfavore del correntista e di cui ne beneficia la Banca.

Documenti necessari

  • Il contratto di apertura di conto corrente.
  • Riassunti Scalari Trimestrali indicanti il calcolo delle spese, degli interessi passivi, interessi attivi, delle spese e delle C.M.S. che la Banca ha proceduto ad addebitare
  • Estratti conto mensili dai quali sia possibile ricostruire tutti i movimenti bancari effettuati nel periodo oggetto di contestazione.
  • Il contratto relativo al Conto corrente s.b.f. per anticipi (qualora sia esistito) e relativa
  • documentazione contabile
  • Eventuali piani di rientro – accordi transattivi – comunicazioni tra il cliente e l’Istituto di credito.
  • Documenti di trasparenza bancaria indicanti le variazione dei fidi e le rispettive decorrenze e scadenze nonché l’indicazione dei tassi applicati nei vari anni (anch’essi con le relative decorrenze).

Vantaggi

E’ possibile richiedere la rielaborazione dei conti in funzione delle proprie esigenze, sia in forma preventiva che consuntiva.

Più precisamente sia in sede giudiziaria che stragiudiziaria.

Il richiedente può quindi conoscere a priori quale sarebbe il saldo a suo debito – credito a seguito della rielaborazione del conto corrente oggetto di analisi e,successivamente, decidere se intraprendere o meno un’azione giudiziaria.

La rielaborazione prestata dalla Soc. EQUIPE S.r.l., e i valori cui la stessa giunge, potranno essere utilizzati sia in sede di attività transattiva, o soprattutto, conciliativa tra le parti.

Qualora l’attività  transattiva non dovesse essere intrapresa, o quest’ipotesi non si rivelasse utile o perseguibile, l’interessato potrà utilizzare l’elaborato fornito da EQUIPE S.r.l. in sede giudiziaria. Potrà, quindi, produrre l’elaborato in sede di richiesta di risarcimento danno o di opposizione a Decreto Ingiuntivo.

Tale documento potrà essere utilizzato anche, e soprattutto, al fine di evitare che il Giudice Istruttore disponga una C.T.U. (Consulenza Tecnica d’Ufficio) nel corso di causa.

Su richiesta del committente è possibile produrre l’elaborato in veste di “Perizia”o “Consulenza firmata da uno o più Consulenti Tecnici – Periti del Tribunale Civile e Penale di Milano con i quali la società EQUIPE opera in stretta collaborazione e della cui esperienza si avvale ormai da oltre un quinquennio.

I principali vantaggi derivanti possono essere di seguito sintetizzati come:

IL TEMPO

Come sopra esposto, grazie alla precisione dei dati forniti dall’EQUIPE S.r.l. e dal carattere inequivocabile degli stessi, il Giudice (in sede giudiziaria) è in grado di decidere in tempi notevolmente più brevi (senza rinvii per produzioni di documenti, esame degli stessi, controdeduzioni, etc…).

In sede stragiudiziaria le parti possono addivenire più rapidamente ad un accordo.

I COSTI DI GIUSTIZIA

Tali costi risulteranno estremamente contenuti e meno gravosi, in quanto non si dovrebbe rendere necessaria la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio – C.T.U. - (salvo diversa disposizione del Giudice) con un conseguente notevole risparmio di tempo e mezzi finanziari.

L’elaborazione ha un costo predeterminato in funzione di:

  1. Numero di rielaborazioni,
  2. Numero degli anni presi in considerazione,
  3. Numero delle operazioni da analizzare
  • Tutto ciò in relazione alla completezza o meno nella produzione dei documenti richiesti.
  • Nel costo non è ricompresa l’assistenza legale dei Consulenti che affiancheranno la Società in sede giudiziaria e stragiudiziaria. Rimangono comunque escluse le spese vive sostenute dai professionisti, quantificabili di volta in volta a seconda della complessità dell’intervento.

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